Con la Sentenza n. 475/2021 del 20.10.2021 e pubblicata l’08.11.2021, la Corte d’Appello di Caltanissetta -Sez. Civile – rigetta l’appello proposto da F.V. per l’infondatezza dei motivi che lo sorreggono, così come dedotto dal Condominio appellato e difeso dall’Avv. Diego Perricone.
Ad avviso dell’appellante, il Tribunale aveva errato nell’avere ritenuto non raggiunta la prova dei danni lamentati e ciò in ragione del fatto che in tema di richiesta risarcitoria, può legittimamente configurarsi l’ipotesi di danno attuale in prospettiva futura, dovendosi far rientrare in detta categoria tutte le ipotesi risarcitorie in cui il danno, soprattutto quello da lucro cessante, si determina con il trascorrere del tempo. Lamentava altresì l’errore del primo giudice nell’avere rigettato la domanda spiegata volta ad ottenere la condanna del condominio ad eseguire le opere richieste.
Costituitosi in giudizio l’appellato, con l’Avv. Diego Perricone, contestava gli avversi motivi di gravame, richiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, così come verrà statuito dalla Corte d’Appello.
Quest’ultima, con la sentenza in oggetto, afferma infatti che il Tribunale ha correttamente rigettato la domanda risarcitoria per non essere stata raggiunta la prova dei danni lamentati. Lo stesso dicasi in ordine al secondo motivo, non essendovi, del pari, ragioni per disattendere la pronuncia del tribunale nell’avere rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna del Condominio ad eseguire le opere per come richieste, e ciò in quanto, trattandosi di domanda “attinente al regolamento delle modalità della cosa comune e di esercizio del diritto di parcheggio dei vari comproprietari, avrebbe dovuto esperirsi nell’ambito del diverso giudizio previsto dall’art. 1105 c.c., ultimo comma, e non in sede contenziosa, e per l’inconferenza del richiamo giurisprudenziale operato dall’appellante, perchè riguardante fattispecie diversa da quella oggetto di causa.
Secondo Cass.Civ. Sez. II n. 18038 del 28/08/2020, infatti, “in tema di regolamentazione dell’uso della cosa comune, la previsione, ad opera dell’art. 1105, comma 4, c.c., del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all’autorità giudiziaria per adottare gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione (inclusi gli atti di conservazione), preclude al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice, in sede contenziosa, per ottenere provvedimenti di gestione della “res”, ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti; ne consegue che non è consentito il ricorso all’ A.G. per ottenere determinazioni finalizzate al “migliore godimento” delle cose comuni, ovvero l’imposizione di un regolamento contenente norme circa circa l’uso delle stesse, spettando unicamente al gruppo l’espressione della volontà associativa di autorganizzazione contenente i futuri criteri di comportamento vincolanti per i partecipanti alla comunione”.
In allegato il testo della Sentenza.