SENTENZA IN MATERIA DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA’ MEDICA

Sez. specializzata Tribunale di Milano: accolto il ricorso proposto avverso il decreto della questura che aveva respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
2 Marzo 2023

Con sentenza n. 474/2024 il Tribunale di Caltanissetta -sezione civile – rigetta la richiesta di risarcimento danni da responsabilità medica avanzata dall’attrice nei confronti della struttura sanitaria rappresentata e difesa dall’Avvocato Diego Perricone e successivamente dall’Avvocato Delia Perricone.

L’attrice chiedeva di accertare la responsabilità della parte convenuta e condannare quest’ultima al risarcimento del danno biologico nonché al risarcimento del relativo danno morale. I difensori della struttura convenuta chiedevano il rigetto della domanda per insussistenza del nesso di causalità tra l’intervento subito e gli esiti successivamente denunciati in quanto non previsti e non prevedibili e comunque non riferibili e non attribuibili in alcun modo né alla struttura sanitaria nè ai medici. La controversia veniva istruita documentalmente e attraverso la CTU medico legale la quale confermava in toto gli assunti di parte convenuta.

Ma non solo. I difensori della struttura sanitaria eccepivano altresì l’inammissibilità e tardività delle nuove prospettazioni avanzate per la prima volta da parte attrice nella comparsa conclusionale all’esito della CTU che aveva escluso la fondatezza della domanda. Sostenevano infatti i difensori che le nuove avverse doglianze, oltre ad essere manifestamente infondate, erano del tutto estranee rispetto al thema decidendum e al thema probandum del giudizio, integrando un mutamento sostanziale della domanda introduttiva, come tale non consentito dalle norme di rito, con conseguente declaratoria giudiziale di inammissibilità e/o inutilizzabilità.

Ebbene, il Tribunale adito, con la pronunciata sentenza, accoglie tutte le eccezioni sollevate dallo studio legale Perricone statuendo che: “La domanda è infondata e non merita accoglimento. In via preliminare, si rileva l’inammissibilità e tardività delle nuove prospettazioni contenute nella comparsa conclusionale di parte attrice…Sul punto, si evidenzia che le superiori doglianze sono del tutto estranee rispetto al thema decidendum e al thema probandum del presente giudizio ed integrano un mutamento sostanziale della domanda introduttiva. ”In siffatta ipotesi si verifica una mutatio libelli e non un emendatio, atteso che nel giudizio viene introdotto un nuovo tema d’indagine e di decisione che modifica l’oggetto sostanziale della lite”. Orbene, passando al merito, deve evidenziarsi, in punto di diritto, che la responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 1176 e 2236 c.c., con applicazione del relativo regime di ripartizione dell’onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d’opera professionale…Pertanto, nessun rimprovero può essere mosso nei confronti della Clinica convenuta né dei sanitari avendo rispettato le linee guide prescritte ed avendo posto in essere una condotta aderente alla buona prassi medica, fornendo, altresì, un’informazione completa ed esaustiva sul trattamento sanitario cui la paziente sarebbe stata sottoposta. e sulle sue possibili conseguenze. Ne consegue, pertanto, l’esclusione di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo sia alla struttura sanitaria che ai medici che hanno effettuato l’intervento per i postumi denunciati dall’attrice, ove si consideri che, come acclarato dal Collegio medico legale nominato l’evento lamentato in domanda…è da ritenersi imprevedibile e non prevenibile”.

Per questi motivi il Tribunale, in accoglimento alle eccezioni sollevate dai difensori della struttura sanitaria, rigetta la domanda attrice con condanna delle spese processuali in favore della clinica.

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