Il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea- ha accolto il ricorso che abbiamo proposto (Studio Legale Perricone) nell’interesse del sig. U. F. di etnia pashtun, proveniente dal Pakistan ed esattamente dal Khyber Pakhtunkwa, zona posta al confine con l’Afghanistan, con l’Azad Kashmir e con le Aree tribali di Amministrazione Federale (cd. FATA).
Con il ricorso è stato impugnato il decreto emesso dalla questura di Milano che aveva respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata dal ricorrente.
Il Tribunale in composizione collegiale conferma le ragioni dedotte dalla difesa del ricorrente, la quale ha contestato il provvedimento della questura affermando che, in base alle fonti sul Paese di origine, il rimpatrio nella insicura zona di provenienza determinerebbe la violazione del principio di non refoulement e domandava il riconoscimento del diritto ad un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 19 TUI.
Con l’Ordinanza resa si afferma infatti che “il ricorrente rischia, in caso di rimpatrio, di essere soggetto a trattamenti inumani e degradanti, a causa della situazione di insicurezza della Regione di provenienza, nella quale dilaga un conflitto armato interno che è causa di violenza indiscriminata”. Il Tribunale compie un attenta e profonda disamina della fonti consultate e riportate che confermano le conclusioni della difesa.
“In definitiva le fonti dimostrano che nella regione di provenienza del ricorrente, KPK (Khyber Pakhtunkhwa), inclusa la città di origine Nowshera, è in corso un conflitto armato interno tra forze governative e militanti del TTP (Tehreek-i-Taliban Pakistan), che causa violenza generalizzata e determina, con una certa frequenza, la morte di civili. Si tratta, oltretutto, di una situazione in progressivo peggioramento…Per queste ragioni, il ricorrente corre il rischio in caso di rimpatrio, di essere soggetto a trattamenti inumani e degradanti ed ha pertanto diritto al riconoscimento del permesso di soggiorno previsto dall’art. 19.1 del TUI per ragioni di non refoulement.” Il Collegio, accogliendo la richiesta avanzata in ricorso, accerta il diritto di U. F. al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, oggi permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall’art. 19.1. del T.U.I.