Protezione umanitaria: rileva l’esistenza di una calamità naturale nel paese d’origine?

Il giudizio di scarsa credibilità del richiedente non preclude l’esame per il riconoscimento della protezione umanitaria
29 Gennaio 2021
SU MELTING POT EUROPA IL DOCUMENTO PROMOSSO DALL’ AVV. DELIA PERRICONE N.Q. DI PRESIDENTE PROVINCIALE FEDERAZIONE STRANIERI E IMMIGRATI -CNL-
11 Maggio 2021

Per valutare la condizione di vulnerabilità del richiedente va considerata anche la situazione del paese di provenienza, devastato da un’alluvione (Cass. n. 121/2021)

Con ordinanza del 26 novembre 2020 – 8 gennaio 2021, n. 121 (testo in calce), la Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso che abbiamo proposto avverso la Sentenza resa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta- che non ha riconosciuto la protezione umanitaria al richiedente cittadino bengalese – rinviando alla stessa in diversa composizione. Il riferimento alla calamità naturale o climatica richiama la tematica – oggi estremamente attuale ed “emergenziale” – relativa alla tutela dei c.d. “migranti/profughi ambientali” . E’ necessario assicurare una tutela piena ed efficace a tutte quelle istanze di protezione che si evolvono in maniera rapida e non controllabile.

Su ALTALEX l’Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione e Nota dell’Avv. Delia Perricone.

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